1. Quando nel corso di un procedimento si rende necessario assumere le dichiarazioni di addetti ai servizi, l'autorità giudiziaria adotta ogni possibile tutela della persona che deve essere esaminata o che deve partecipare a un atto di indagine. Quando sono disponibili strumenti tecnici idonei a consentire il collegamento audiovisivo, l'autorità giudiziaria, salvo che la presenza della persona sia ritenuta indispensabile, procede all'esame a distanza, curando che siano osservate, in quanto compatibili, le forme e le modalità stabilite dalle norme di attuazione del codice di procedura penale.