Art. 24.
(Tutela del personale nel corso del
procedimento penale)

      1. Quando nel corso di un procedimento si rende necessario assumere le dichiarazioni di addetti ai servizi, l'autorità giudiziaria adotta ogni possibile tutela della persona che deve essere esaminata o che deve partecipare a un atto di indagine. Quando sono disponibili strumenti tecnici idonei a consentire il collegamento audiovisivo, l'autorità giudiziaria, salvo che la presenza della persona sia ritenuta indispensabile, procede all'esame a distanza, curando che siano osservate, in quanto compatibili, le forme e le modalità stabilite dalle norme di attuazione del codice di procedura penale.

 

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